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31 Lug 2012

Edifici storici locati, si cambia

 Sole24Ore, l’esperto risponde

Regimi speciali. Imposte sui redditi più onerose dal periodo d’imposta 2012

Vorrei sapere determinare l’acconto Irpef per il 2012 (modello Unico 2013) di un fabbricato con vincolo storico, considerato che per tali immobili la normativa è cambiata.

L’articolo 11, comma 2, del legge 413/91 stabiliva che «in ogni caso» il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1089/39 (ora articolo 10 del Dlgs 42/2004) è determinato mediante l’applicazione della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato. L’articolo 4 del Dl 16/2012 (convertito dalla legge 44/2012) con il comma 5-ter ha abrogato espressamente tale disposizione e con la lettera a) del comma 5-sexies ha modificato il comma 4-bis dell’articolo 37 del Dpr 917/86 (Tuir), stabilendo per tali fabbricati una riduzione forfettaria pari al 35%. Ne discende che, a decorrere dal periodo d’imposta 2012 (comma 5-septies), il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico locati è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva (rivalutata del 5%), rapportata al periodo e alla quota di possesso, e il canone di locazione (rapportato alla quota di possesso) ridotto del 35%. Secondo quanto disposto dallo stesso comma 5-septies, il calcolo degli acconti Irpef (e addizionale comunale) dovuti per l’anno 2012 va eseguito al lume della nuova disciplina. Pertanto, come avvalorato dall’agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E del 1 giugno 2012, risposta 54), il contribuente deve: a) ridurre il reddito complessivo dell’anno 2011 (rigo R•1, colonna 5) di un importo pari al reddito agevolato del fabbricato in questione; b) determinare il reddito del medesimo fabbricato mediante il citato confronto tra rendita catastale effettivae canone di locazione ridotto; c) sommare la differenza al reddito complessivo relativo all’anno 2011 che costituisce il reddito complessivo “virtuale”, idoneo soltanto per determinare correttamente gli acconti dovuti per l’anno 2012 (anche per i soggetti Ires). Si ricorda che la differenza d’imposta, derivante dal confronto degli acconti calcolati con la nuova disciplina, potrà essere versata tramite il modello F24 entro il 3o novembre 2012, senza applicazione di sanzioni ma con gli interessi (4% annuo) sulla prima rata di acconto

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